Roma, 12 dicembre 2006
Sara' trattato oggi pomeriggio alle 17 al tribunale civile di Roma il caso di Piergiorgio Welby, intanto ieri e' arrivato il parere dell'ufficio Affari Civili sulla richiesta del malato terminale: "Puo' interrompere le cure. Ma non si puo' ordinare al medico di non ripristinare la terapia". Sara' il giudice monocratico Angela Salvio a presiedere i lavori.
Nella sua relazione la Procura spiega come Welby attua un "rifiuto cosciente e volontario" che "non riguarda situazioni future, sconosciute o inimmaginabili, ma eventi in atto con effetti prevedibili nel brevissimo tempo, non mutabili dopo la sedazione".
A tutto questo i magistrati rispondono sottolineando che e' insomma "acquisito alla cultura giuridica il principio secondo cui l'intervento medico e' legittimato dal consenso valido e consapevole espresso dal paziente, in forza degli articoli 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, che tutelano non solo il
diritto alla salute, ma anche il diritto di autodeterminarsi, lasciando a ciascuno il potere di scegliere autonomamente se effettuare, o meno, un determinato trattamento sanitario".
Nel caso concreto - aggiungono magistrati poco piu' avanti - "per dare la massima effettivita' al diritto del paziente e' necessario procedere alla sedazione richiesta, altrimenti il diritto diventerebbe solo astratto e il distacco dal respiratore senza sedazione violerebbe di fatto il rispetto del principio costituzionale della dignita' della persona e del diritto di autodeterminazione". Pero' la richiesta al Giudice "di rilasciare una sorta di autorizzazione preventiva che esoneri il medico dall'obbligo di intervenire di fronte al rischio morte, dovendo comunque rispettare la volonta' gia' espressa dal paziente che quella situazione si era configurato ed aveva liberamente accettato".
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